Art. 12.
(Artisti stranieri).

      1. Gli esercenti le attività di tatuaggio o di piercing di cittadinanza non italiana

 

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possono temporaneamente esercitare l'attività presso gli studi autorizzati ai sensi dell'articolo 7 esclusivamente sotto la responsabilità civile e penale, dei soggetti di cui all'articolo 2.
      2. Il titolare dello studio in possesso dell'autorizzazione igienico-sanitaria, rilasciata dalla ASL competente ai sensi dell'articolo 7 e dei requisiti previsti dall'articolo 2, che intenda ospitare temporaneamente un artista straniero, deve previamente comunicare, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla ASL competente i dati anagrafici dell'artista, la sede di residenza temporanea e il periodo in cui l'artista intende esercitare la propria attività, che, in ogni caso, non può essere superiore a quindici giorni.
      3. Il titolare dello studio che ha effettuato la comunicazione di cui al comma 2 è personalmente responsabile delle attività esercitate dall'artista straniero suo ospite.
      4. Il titolare dello studio che non effettua la comunicazione prevista dal comma 2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.